Art. 3.
(Attività di informazione).

      1. I datori di lavoro, i committenti, pubblici o privati, ovvero gli utilizzatori ai

 

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sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e le rappresentanze sindacali pongono in essere iniziative di informazione periodica sulla fattispecie di cui all'articolo 1.
      2. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di cinque ore su base annuale, per discutere riguardo alle violenze e alle persecuzioni psicologiche di cui all'articolo 1. Le riunioni sono indette e si svolgono con le modalità e con le forme di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.